PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, la docenza universitaria è riorganizzata in un ruolo unico articolato in tre fasce. L'accesso alla docenza avviene in via ordinaria mediante concorso per l'assunzione nella terza fascia ovvero, eccezionalmente, nella prima o nella seconda fascia, secondo quanto previsto dall'articolo 7.

Art. 2.

      1. In fase di prima applicazione della presente legge, i professori e i ricercatori in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati nel ruolo unico di cui all'articolo 1 con le seguenti modalità:

          a) nella prima fascia, i soggetti già inquadrati nei ruoli dei professori ordinari e straordinari;

          b) nella seconda fascia, i soggetti già inquadrati nei ruoli dei professori associati, confermati e non;

          c) nella terza fascia, i soggetti già inquadrati nei ruoli dei ricercatori e gli assistenti ordinari.

      2. La procedura della conferma nel ruolo di cui all'articolo 1 si applica alla fascia iniziale di accesso al ruolo come previsto dagli articoli 23 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 3.

      1. I docenti universitari appartenenti a ciascuna delle tre fasce di cui agli articoli 1 e 2 hanno i medesimi diritti e gli stessi doveri. Fatto salvo quanto previsto al

 

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comma 2, essi godono di identico elettorato attivo e passivo rispetto agli organi e alle cariche accademiche elettive. Partecipano ai consigli degli organi didattici e di ricerca.
      2. Possono essere eletti alla carica di preside di facoltà solo i professori di prima e di seconda fascia e alla carica di rettore solo i professori di prima fascia.

Art. 4.

      1. I consigli didattici che, in applicazione dell'articolo 3, risultano composti da oltre duecento membri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono costituire una giunta in cui sono presenti in modo proporzionale alla loro consistenza i rappresentanti elettivi delle tre fasce di cui agli articoli 1 e 2. I consigli devono altresì adottare un regolamento nel quale sono espressamente indicati le modalità di costituzione della giunta e i poteri ad essa delegati.
      2. Non possono essere delegate alla giunta di cui al comma 1 l'elezione del preside e del preside vicario né altre materie di particolare rilevanza espressamente indicate nel regolamento di cui al medesimo comma 1.

Art. 5.

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono inseriti a domanda, nelle tre fasce di cui agli articoli 1 e 2, qualora non siano stati già assunti a seguito delle relative procedure concorsuali, i vincitori di posti a concorso e coloro che in un concorso pubblico hanno conseguito l'idoneità per la prima o per la seconda fascia.
      2. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata, da parte degli idonei, alla facoltà di appartenenza o ad altra facoltà scelta dall'interessato. In caso di rigetto, la domanda è presentata al Ministro dell'università e della ricerca, che dispone l'utilizzazione degli idonei in un'altra facoltà secondo criteri di perequazione,

 

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stabiliti dal Consiglio universitario nazionale (CUN), rispetto alle esigenze didattiche, alle facoltà e ai settori disciplinari con un più elevato rapporto docenti-studenti.

Art. 6.

      1. Nei bilanci delle università i fondi per il reclutamento dei docenti e l'avanzamento di quelli già in servizio afferiscono a capitoli di spesa separati.

Art. 7.

      1. I concorsi di accesso al ruolo per la terza fascia sono nazionali e sono banditi per l'insieme dei posti disponibili nello stesso settore disciplinare.
      2. Le commissioni concorsuali per i concorsi di cui al comma 1 sono costituite da professori di prima e seconda fascia nonché da esperti stranieri del settore scientifico, prescelti con sorteggio secondo norme stabilite nel regolamento di attuazione della presente legge, adottato dal Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
      3. Sullo schema del regolamento di cui al comma 2 devono essere acquisiti i pareri obbligatori del CUN e delle Commissioni parlamentari competenti e deve essere sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane.
      4. Il regolamento di cui al comma 2 deve contenere i criteri e i parametri necessari a individuare ed aggiornare gli elenchi dei professori nell'ambito dei quali sono effettuati i sorteggi. Il medesimo regolamento deve indicare espressamente i casi di incompatibilità con la funzione di componente delle commissioni concorsuali e le norme volte a favorire la più ampia rotazione nella formazione delle stesse commissioni.
      5. Con le stesse modalità di cui al presente articolo, al fine di favorire l'accesso alla docenza universitaria da parte di persone in possesso di elevate professionalità,

 

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possono essere bandite procedure concorsuali per l'accesso diretto ad un numero limitato di posti di prima o seconda fascia. In tali casi, da prevedere comunque come eccezionali, il regolamento di cui al comma 2 deve espressamente indicare adeguati requisiti che devono essere posseduti dai candidati. Possono far parte delle relative commissioni esclusivamente i professori di prima fascia.
      6. Nei concorsi per l'accesso alla docenza universitaria sono obbligatoriamente presi in considerazione il dottorato di ricerca e le attività svolte in qualità di assegnisti e di contrattisti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e di borsisti post dottorato ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398, e successive modificazioni.

Art. 8.

      1. Ogni docente ha il diritto di richiedere al Ministero dell'università e della ricerca un giudizio di idoneità per il passaggio alla fascia superiore dopo sei anni di permanenza nella fascia di appartenenza, allegando all'istanza i pareri degli organi didattici e di ricerca cui il docente afferisce. Tali pareri devono contenere un giudizio sintetico sull'attività svolta dal docente nel quadriennio precedente la data della richiesta.
      2. Le commissioni valutative dei giudizi di cui al comma 1 sono costituite ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e 3, in quanto applicabili.

Art. 9.

      1. Tutti i docenti sono sottoposti con periodicità quadriennale a una valutazione dell'attività didattica e scientifica svolta, da parte degli organi di valutazione dell'ateneo, in base agli indici e ai parametri previsti da un regolamento adottato dal Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane e previo

 

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parere obbligatorio del CUN, nonché dai regolamenti di ateneo.
      2. I regolamenti di cui al comma 1 devono assicurare l'indipendenza e la terzietà degli organi di valutazione, la pubblicità delle valutazioni, nonché la possibilità di controdeduzione e di appello, in caso di valutazione negativa.
      3. I regolamenti di cui al comma 1 non possono prevedere l'irrogazione di sanzioni disciplinari o economiche nei confronti dei soggetti valutati.
      4. I regolamenti di cui al comma 1 devono escludere il potere di conferire o di ripartire fondi ai soggetti valutati.

Art. 10.

      1. La legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni, ad esclusione dei commi 4, 17 e 19 dell'articolo 1, e il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, e successive modificazioni, sono abrogati.